Principali scadenze per la gestione del personale

CONDIVIDI SUI SOCIAL

  • “PG4”, per la fruizione del congedo ad ore all’80% della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino;
  • “PG5”, per la fruizione del congedo in giorni all’80% della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino a

    Fonte: MySolution

    IMPOSIZIONE FISCALE

    I primi chiarimenti AE sulla riforma del fisco dei lavoratori dipendenti

    Agenzia delle Entrate, Circolare 16 maggio 2025, n. 4

    L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 16 maggio 2025, n. 4 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità che riguardano la tassazione delle persone fisiche. I chiarimenti si soffermano, principalmente, sulla nuova curva delle aliquote IRPEF, sulle detrazioni per lavoro e per carichi di famiglia, nonché sui nuovi trattamenti integrativi e bonus per i lavoratori dipendenti.
    Tra le altre cose, con riferimento alla disciplina dei fringe benefit, l’AE ha chiarito che, in merito alla determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, il decreto di riforma ha previsto due criteri di determinazione del valore che si applicano in ordine graduato.
    Pertanto, ci si rifà, dapprima, al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore e, in mancanza, al costo sostenuto per la sua produzione.

    IMPOSIZIONE FISCALE

    Trattamento fiscale del prestito o distacco di personale: l’intervento dell’AE

    Agenzia delle Entrate, Circolare 16 maggio 2025, n. 5

    L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 16 maggio 2025, n. 5 – ha fornito le istruzioni operative riguardanti il trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, approfondendo le seguenti tematiche:

    • il trattamento, ai fini dell’IVA, delle operazioni di distacco o prestito di personale, a seguito della previsione recata al comma 1 dell’articolo 16- ter del decreto Salva-infrazioni;
    • la decorrenza della previsione, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 16-ter del decreto Salva-infrazioni;
    • il trattamento, ai fini dell’IVA, di altre forme di messa a disposizione del personale dipendente, quali la codatorialità e l’avvalimento.

    INAIL, PRESTAZIONI

    Agricoltura: rivalutate le prestazioni per infortunio

    D.M. 24 aprile 2025, n. 57

    In data 28 maggio 2025, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto 24 aprile 2025, n. 57, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura, con decorrenza 1° gennaio 2025.
    Nel dettaglio, la retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 1124/1965, o loro superstiti è di € 20.426,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

    Rivalutate le prestazioni Inail per medici esposti a radiazioni ionizzanti

    D.M. 24 aprile 2025, n. 58

    In data 28 maggio 2025, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto 24 aprile 2025, n. 58, concernente la determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025.
    La retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025, è stabilita nella misura di € 66.866,83 e le medesime prestazioni economiche in corso di godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,008.

    INPS, PRESTAZIONI

    INPS: i chiarimenti sull’aumento delle indennità di congedo parentale

    INPS, Circolare 26 maggio 2025, n. 95

    L’INPS – con Circolare del 26 maggio 2025, n. 95 – ha fornito le relative istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, apportata dall’art. 1, comma 217, legge n. 207/2024.
    Com’è noto, la legge di Bilancio 2025 ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, aumentando l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge di bilancio 2024, dal 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, dispone l’aumento dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all’80% della retribuzione.
    Questi aumenti dell’indennità trovano applicazione, rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

    Vedi l’Approfondimento

    INPS, PRESTAZIONI

    Le modalità di rimborso per il datore di lavoro dei permessi per donazione del sangue

    INPS, Circolare 26 maggio 2026, n. 96

    L’INPS – con Circolare del 26 maggio 2026, n. 96 – ha riepilogato le disposizioni che regolano i permessi per la donazione del sangue e per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione stessa.
    Com’è noto, il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.
    L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.
    Al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo.
    Il datore di lavoro entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore, avendo cura di conservare per 10 anni la seguente documentazione:

    • lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue: certificati medici e dichiarazioni dei donatori;
    • lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue: certificati di inidoneità.

    Il datore di lavoro deve valorizzare l’assenza utilizzando il codice evento:

    • “DON”, in caso di “assenza per donazione di sangue”;
    • “IDS”, in caso di “assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure”, a seconda dell’ipotesi che ricorre.

    Devono altresì essere valorizzati gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.

    POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

    Al via il Progetto pilota sulle competenze Crescere Green

    MLPS, Avviso pubblico per l’attuazione del “Progetto pilota sulle competenze Crescere Green”

    In data 8 maggio 2025, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’attuazione del “Progetto pilota sulle competenze Crescere Green” da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 7 – RepowerEU, Investimento 10 “Progetti pilota sulle competenze Crescere Green”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
    Possono presentare una domanda di partecipazione gli enti accreditati alla formazione a livello nazionale e/o regionale.
    Il presente avviso si rivolge a:

    • Sottoscrittori di un patto GOL precedente all’avvio della formazione;
    • Soggetti ultra-sedicenni;
    • Disoccupati con DID attiva (prerequisito del Patto GOL), studenti, tirocinanti, immigrati regolari, detenuti.

    Le attività finanziabili sono moduli formativi brevi di aggiornamento in competenze Green che presentano le seguenti caratteristiche:

    • erogazione in presenza o anche in FAD, in modalità sincrona;
    • conclusione dell’attività formativa entro il 30 giugno 2025;
    • oggetto della formazione sono necessariamente Aree Di Attività (ADA) compatibili con la classificazione ESCO;
    • conclusione con attestazione di messa in trasparenza delle competenze di aggiornamento in ambito Green acquisite (cd. microcredenziali).

    PRIVACY

    Privacy: vietata la geolocalizzazione dei dipendenti in smart working

    Garante della Privacy, Newsletter 8 maggio 2025, prot. n. 534

    Il Garante per la Protezione dei dati personali – con Newsletter dell’8 maggio 2025, prot. n. 534 – ha ribadito il divieto di geolocalizzazione, da parte del datore di lavoro, nei confronti dei dipendenti in smart working.
    Nel caso in specie, il Garante – con il provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025 – ha comminato una sanzione di € 50.000 ad un’Azienda che rilevava la posizione geografica di un elevato numero di dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile (l’intervento si è reso necessario a seguito di un reclamo di una dipendente e di una specifica segnalazione da parte dell’Ispettorato della Funzione Pubblica).
    Al riguardo, il Garante ha ricordato che le esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del dipendente in smart working non possono essere perseguite a distanza con strumenti tecnologici che comportano un monitoraggio diretto dell’attività del lavoratore non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.

    APPROFONDIMENTI

    IMPOSIZIONE FISCALE

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sull’IRPEF 2025

    L’Agenzia delle Entrate – con Circolare n. 4/E/2025 – ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle novità che riguardano la tassazione delle persone fisiche, soffermandosi, principalmente:

    • sulla nuova curva delle aliquote IRPEF,
    • sulle detrazioni per lavoro e per carichi di famiglia,
    • sui nuovi trattamenti integrativi e bonus per i lavoratori dipendenti.

    Com’è noto, dal periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

    • fino ad € 28.000 – 23%;
    • oltre € 28.000 e fino ad € 50.000 – 35%;
    • oltre € 50.000 – 43%.

    Inoltre, è stato confermato l’innalzamento da € 1.880 ad € 1.955 della detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera € 15.000.
    Sulla determinazione del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.
    Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
    Inoltre, a partire dal 2025, ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore ad € 20.000 è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

    • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore ad € 8.500;
    • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore ad € 8.500 ma non ad € 15.000;
    • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore ad € 15.000.

    Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
    In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell’anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
    Invece, per i dipendenti con un reddito complessivo superiore ad € 20.000 spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

    • ad € 1.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 20.000 ma non ad € 32.000;
    • al prodotto tra € 1.000 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 8.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 32.000 ma non ad € 40.000.

    Nella determinazione del reddito complessivo di cui tenere conto per la loro spettanza, occorre aggiungere al c.d. reddito di riferimento la quota esente dei regimi agevolati per gli impatriati e per i ricercatori e sottrarre il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.
    Tale quota esente concorre a determinare l’ammontare del reddito di lavoro dipendente ai fini dell’individuazione della soglia e della corrispondente percentuale previste per l’attribuzione della suddetta somma.
    Dal punto di vista operativo, la norma prevede che le suddette agevolazioni vengano attribuite dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, ovvero dal primo periodo di paga utile successivo alla data di pubblicazione delle presenti istruzioni, unitamente alle quote spettanti in relazione alle mensilità precedenti.
    Se, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non è possibile riconoscere le somme, o applicare la detrazione, nei periodi sopra indicati, i benefici vanno erogati nelle successive mensilità o, al più tardi, in sede di conguaglio.
    sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza dei benefici in commento e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferiti alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore, mediante la consegna della CU, relativa ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.
    Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, in periodi differenti dell’anno, lo stesso può comunicare, al datore di lavoro che eroga il bonus o l’ulteriore detrazione, le informazioni relative ai redditi rivenienti dagli altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento, al fine della verifica della spettanza e del corretto calcolo del quantum da corrispondere in busta paga, consegnando le CU al nuovo datore di lavoro.

    IMPOSIZIONE FISCALE

    Le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento del prestito o distacco di personale

    L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 16 maggio 2025, n. 5 – ha fornito delle istruzioni operative riguardanti il trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’IVA.
    Tra le altre cose, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano, a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
    Con riferimento al contratto di rete, in ragione della qualità di datore di lavoro assunta da ciascuna impresa retista aderente alla codatorialità e del conseguente regime di responsabilità solidale tra le stesse previsto, ciascuna di tali imprese resta responsabile del pagamento degli oneri legati all’utilizzo del singolo lavoratore, come la retribuzione e i relativi versamenti previdenziali.
    Il pagamento “per intero” effettuato da una delle imprese retiste aderenti, pertanto, legittima la medesima impresa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese retiste codatrici, al fine di ottenere il rimborso della parte degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste.
    Nella misura in cui l’ammontare di tali oneri sia addebitato pro-quota alle altre imprese codatrici in funzione dell’utilizzo dei lavoratori ad esse direttamente e analiticamente imputabile, il pagamento di tali “addebiti” costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto IVA.
    Qualora, infatti, l’ammontare complessivo di tali riaddebiti copra il mero sostenimento del costo del personale oggetto di codatorialità, senza alcuna remunerazione aggiuntiva, ciascuna delle imprese retiste in regime di codatorialità è posta, di fatto, nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata se avesse assunto in via autonoma il lavoratore dipendente, fattispecie che, di per sé, non risulta rilevante ai fini dell’IVA.
    Infine, anche la messa a disposizione di personale per mezzo del contratto di avvalimento, se effettuata a titolo oneroso, costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’IVA, sempreché ricorrano congiuntamente anche i requisiti soggettivo (in capo all’impresa ausiliaria avvalsa) e territoriale.
    Diverso dall’istituto disciplinato dall’art. 104, D.Lgs. n. 36/2023, è l’avvalimento tra pubbliche amministrazioni. In particolare, si tratta di un istituto che si è diffuso nella prassi e che poi è stato definito dalla giurisprudenza come lo strumento attraverso il quale l’amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione a essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa.
    In tal caso non si determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell’ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest’ultimo a tutti gli effetti, e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.
    L’avvalimento, in tal caso, è solitamente stabilito in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché disciplinato dai relativi protocolli d’intesa.
    Anche per questa forma di avvalimento, ai fini dell’IVA, tale operazione costituisce, in via generale, una prestazione di servizi al ricorrere dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale.
    Il requisito soggettivo, da verificare in capo al soggetto avvalso, si intende sempre soddisfatto nel caso in cui tale soggetto sia una società “in house” costituita in una delle forme giuridiche di cui all’art. 4, secondo comma, n. 1), del decreto IVA.
    In merito al requisito oggettivo, invece, occorre verificare se le disposizioni normative o i protocolli d’intesa che disciplinano l’avvalimento di personale prevedano l’erogazione di risorse finanziarie da parte di un’amministrazione pubblica in favore del soggetto avvalso e se tale erogazione ne costituisca il corrispettivo, mutuando, a titolo esemplificativo, i criteri previsti dalla Circolare AE n. 34/E/2013.

    INPS, PRESTAZIONI

    Operative le novità introdotte in merito al congedo parentale

    L’INPS – con Circolare n. 95/2025 – ha fornito ai datori di lavoro le indicazioni generali nonché le istruzioni operative per l’esposizione nei flussi di denuncia UniEmens dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio con riferimento all’aumento dell’indennità di congedo parentale

    • dal 60% all’80% della retribuzione per l’ulteriore mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2024,
    • dal 30% all’80% della retribuzione per un ulteriore mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

    Com’è noto, il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:

    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
    • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

    Alla luce della modifica apportata all’art. 34, comma 1, del T.U, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:

    • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
    • un altro mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
    • un ulteriore mese, inoltre, è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
    • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
    • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale.

    Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi.
    La misura è estesa anche ai casi di adozione o affidamento.
    Per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80%, è necessario che il genitore sia un lavoratore dipendente.
    L’INPS ha, inoltre, ricordato che i periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età).
    La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale istituzionale dell’INPS, il Contact center Multicanale o presso gli istituti di patronato.
    Relativamente all’esposizione nel flusso Uniemens, a partire dal 1° gennaio 2025, in denuncia dovrà essere utilizzato il codice:

    • “PG4”, per la fruizione del congedo ad ore all’80% della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino;
    • “PG5”, per la fruizione del congedo in giorni all’80% della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino a